Sottotetti esistenti

[ CDM-FAQ-1638375263-1 ]


Ai sensi dell’art. 114 del Regolamento Edilizio è possibile procedere al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti (ai sensi degli articoli 63, 64 e 65 della L.R. 12/2005 e smi) se aventi altezze superiori a m. 1,80 misurata nel punto più alto e con introduzione delle modifiche strettamente necessarie per rendere tali spazi  adeguati alla norma, ferma restando la specifica disciplina per gli interventi all’interno dei Nuclei di Antica Formazione (NAF).