Applicazione artt. 5 e 52 PdR

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In relazione alla entrata in vigore (30 aprile 2019) delle Definizioni Uniformi contenute nella DGR n. 695 del 24 ottobre 2018, che prevalgono su quelle difformi contenute nei Regolamenti edilizi comunali, e alla previsione dell’art. 5, primo periodo, delle NdA del PdR, in ordine all’applicazione delle definizioni contenute nel medesimo art. 5, si chiede di precisare se:

A) Il limite all’applicabilità delle definizioni di cui al predetto art. 5, primo periodo, NdA del PdR, si applichi a tutte le ipotesi contemplate nell’art. 52 NdA del PdR, ivi compresi i piani di valorizzazione del patrimonio immobiliare di Milano;

B) Se tale limitazione si applichi agli immobili individuati ex art. 58 l. 133/2008, che ai sensi dell’art. 53, comma 4, NdA del PdR sono assoggettati alla disciplina indicata nella relativa delibera comunale.

Si chiede altresì di precisare:
i)  quali definizioni del Regolamento edilizio risultino già modificate per effetto dell’entrata in vigore delle Definizioni uniformi 
ii) se queste prevalgano anche sulle definizioni contenute negli strumenti urbanistici applicabili per effetto del rimando contenuto negli artt. 52 e 53 NdA del PdR.”

A) Le definizioni di cui all’art. 5 delle NA del PdR del PGT non si applicano, ai sensi del primo capoverso del medesimo articolo, esclusivamente nei seguenti casi:
- titoli edilizi presentati precedentemente all’entrata in vigore del PGT;
- titoli edilizi relativi alle convenzioni urbanistiche già stipulate;
- titoli edilizi relativi a strumenti attuativi adottati o approvati di cui all’art. 52 delle NA del PdR del PGT;
- titoli edilizi relativi a convenzionamenti planivolumetrici di cui all’art. 52 comma 8;
- varianti anche essenziali a titoli edilizi già validi e efficaci alla data di entrata in vigore del PGT.

B) Da quanto precisato sopra, agli immobili individuati ex art. 58 L. 133/2008 si applica la disciplina urbanistica specificamente e puntualmente indicata nel procedimento di dismissione e nella relativa delibera comunale, nonché la relativa regolamentazione ove non diversamente previsto; per l’applicabilità delle definizioni di cui all’art. 5 delle NA del PdR, vale quanto sopra indicato, alla lettera A.
Conseguentemente, ai titoli edilizi e agli strumenti attuativi relativi agli immobili individuati ex art. 58 L. 133/2024, presentati successivamente all’entrata in vigore del PGT 2020 si applicano le definizioni di cui all’art. 5 NA del PdR.
Nei casi in cui la delibera comunale di alienazione non preveda una specifica disciplina urbanistica, a tali immobili si applica la disciplina del PGT vigente al momento della presentazione del titolo (PGT 2020 nel caso di vigenza dell’attuale Piano), comprese le definizioni di cui all’art. 5 delle NA del PdR.
 
i) Fermo restando quanto già indicato al primo capoverso dell’art. 5 delle NA del PdR del PGT relativamente alle definizioni aventi valenza urbanistica, le definizioni uniformi in materia edilizia, individuate senza asterisco nell’Allegato B della D.g.r. 24 ottobre 2018 – n. XI/695 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 44 in data 31 ottobre 2018) sono entrate in vigore dopo 180 giorni dall’efficacia della stessa D.g.r. e trovano diretta applicazione, prevalendo anche sulle definizioni comunali con esse incompatibili contenute nel Regolamento Edilizio. 
L’elenco delle disposizioni di diretta applicazione è contenuto nell’allegato a della d.g.r. XI/695)
 
Le definizioni uniformi in materia edilizia di cui sopra sono vigenti e applicabili, fatti salvi i procedimenti già avviati al momento dell’efficacia della delibera regionale.