[ CDM-1540285942-1 ]

1.  L’applicazione dei diritti edificatori in forma perequata prevista dal Documento di Piano è strumento di equità tra le parti interessate in relazione alla distribuzione dei benefici, delle opportunità e degli oneri derivanti dalle trasformazioni urbanistiche degli ambiti coinvolti e regolati dal Documento stesso. Essa è inoltre finalizzata all’acquisizione a titolo gratuito da parte del Comune delle aree destinate alla realizzazione delle dotazioni territoriali pubbliche e di interesse pubblico e generale previste dal Piano dei Servizi.

[ CDM-1540285942-2 ]

2.  La disciplina di cui al comma precedente, con il relativo trasferimento del diritto edificatorio, può inoltre essere finalizzata alla rigenerazione ambientale del tessuto urbano mediante operazioni di diradamento e contestuale densificazione in luoghi di elevata accessibilità. Il trasferimento del diritto edificatorio non configura necessariamente l’acquisizione al patrimonio pubblico. Qualora non si proceda al contestuale utilizzo dei diritti edificatori, generati dalle aree a pertinenza diretta ricadenti negli ambiti di rigenerazione ambientale, per la densificazione in luoghi di elevata accessibilità, è consentito annotare i diritti edificatori propri delle aree oggetto di diradamento nel Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori.

[ CDM-1540285942-3 ]

3.  Mediante l’applicazione del meccanismo perequativo i proprietari interessati, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree, partecipano, in misura proporzionale alle proprietà possedute, alla capacità edificatoria riconosciuta dal PGT e agli oneri per la realizzazione della dotazione di servizi.