[ CDM-1545224362-1 ]

Con l’entrata in vigore del D.Lgs 238/2005, ad integrazione del precedente D.Lgs 334/1999, l’Italia ha completato il recepimento delle direttive europee “Seveso I e II” in materia di controllo di pericoli di Incidente Rilevante da sostanze pericolose. Le disposizioni legislative prevedono che le aziende classificate R.I.R., al fine di prevenire eventi avversi e limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, adottino misure di sicurezza differenti a seconda della classe di rischio a cui appartengono. 
Gli stabilimenti più pericolosi vengono infatti fondamentalmente classificati in due categorie: 

  • aziende regolamentate dall’art. 6 devono presentare alle autorità competenti una “Notifica” contenente, tra l’altro, una descrizione delle aree circostanti e degli elementi che potrebbero causare incidenti rilevanti o aggravarne le conseguenze; deve essere inoltre presentata una Scheda di Informazione sui rischi per i cittadini ed i lavoratori;
  • aziende a più elevato rischio industriale, regolamentate dall’art 8, devono presentare un “Rapporto di Sicurezza”, corredato, in particolare, da informazioni che consentano di decidere in merito all’insediamento di nuovi stabilimenti o all’edificazione attorno all’esistente; il gestore è tenuto inoltre alla predisposizione del Piano di Emergenza Interno allo stabilimento.

Per entrambe le tipologie è comune, inoltre, l’obbligo di redigere un documento di politica della prevenzione degli incidenti rilevanti e di dotarsi di un programma per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (art. 7); è altresì obbligatoria la predisposizione di un piano di emergenza esterno da parte della competente prefettura (art. 20).
Sul territorio del comune di Milano sono presenti tre aziende a Rischio di Incidente Rilevante; due di tali stabilimenti sorgono ai margini dei confini comunali (Bisi Logistica si trova nella zona di Assiano, mentre Ecoltecnica Italiana S.p.A. insiste ai confini dell’area su cui si è tenuta Expo 2015), mentre la terza (Fratelli Branca) sorge nei pressi dell’ex Ospedale Bassi e della fermata Lancetti del Passante Ferroviario.

[ CDM-1545224362-2 ]

Ulteriore attenzione deve essere rivolta anche alle aziende RIR esterne al perimetro comunale, ma le cui eventualità di rischio interessino in parte anche la città di Milano; è questo il caso dell’azienda DIPHARMA Francis srl, con sede anagrafica nel comune di Baranzate, ma con parte dello stabilimento ricadente nel territorio comunale di Milano.

[ CDM-1545224362-3 ]

Nelle figure da 3.16 a 3.21 seguenti si individuano le industrie a rischio di incidente rilevante sopra citate.

[ CDM-1545224362-4 ]

Figura 3.16 Bisi Logistica - Estratto ERIR vigente

[ CDM-1545224362-5 ]

Figura 3.17 Bisi Logistica - Foto aerea (fonte: Google Maps)

[ CDM-1545224362-6 ]

Figura 3.18 Fratelli Branca Distillerie - Estratto ERIR vigente

[ CDM-1545224362-7 ]

Figura 3.19 Fratelli Branca Distillerie - Foto aerea (fonte: Google Maps)

[ CDM-1545224362-8 ]

Figura 3.20 Ecoltecnica Italiana SpA e Dipharma Francis Srl (Comune di Baranzate) - Estratto ERIR vigente

[ CDM-1545224362-9 ]

Figura 3.21 Ecoltecnica Italiana SpA - Foto aerea (fonte: Google Maps)

[ CDM-1545224362-10 ]

Figura 3.22 Dipharma Francis Srl (Comune di Baranzate) - Foto aerea (fonte: Google Maps)

[ CDM-1545224362-11 ]

Per tutte le aziende sopracitate, secondo il vigente elaborato ERIR sia lo stato attuale sia le previsioni urbanistiche ricadenti nelle alle aree di danno sono compatibili con i criteri del DM 9 maggio 2001 e della D.G.R. Lombardia n. 7/19794, i quali rego-lamentano i criteri che devono essere seguiti dalle Autorità aventi giurisdizione in materia ai fini della garanzia della compatibilità urbanistica e territoriale degli Stabilimenti con le destinazioni d’uso del territorio definite negli strumenti urbanistici in essere.
In particolare (rif. tabelle pagg. 117 e 118 elaborato ERIR), per quanto riguarda lo stabilimento Dipharma, le aree di danno interessanti l’Ospedale Sacco (limitatamente alle porzioni più occidentali del sito: ingresso, parcheggio interno, camera mortuaria, edificio ritiro referti e parte del padiglione 8) sono relative alla fattispecie “lesioni reversibili” dell’ipotesi di evento di dispersione con frequenza <10-6 (all’interno delle quali è stata verificata la compatibilità territoriale di tutte le categorie territoriali del DM 9 maggio 2001); parimenti le future previsioni relative alle fasi “fast” e “post” EXPO che prevedono la trasformazione dell’area oggetto dell’Esposizione Universale dovranno tenere in considerazione che parte dell’area (sud ovest) è interessata dalle aree di danno provocate dall’evento di dispersione con frequenza <10-6 relative alle “lesioni reversibili” (all’interno delle quali è stata verificata la compatibilità territoriale di tutte le categorie territoriali del DM 9 maggio 2001).

[ CDM-1545224362-12 ]

Il 4 luglio 2012 è stata emanata, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, la direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Questo provvedimento sostituisce integralmente, a partire dal 1 giugno 2015, la Direttiva 96/82/CE (cd. “Seveso II”, recepita in Italia con il D.Lgs 334/99), e la Direttiva 2003/105/CE (emendamento della “Seveso II”, recepita con il D.Lgs 238/05).
L’aggiornamento della normativa comunitaria è prioritariamente dovuto alla necessità di adeguare la disciplina al recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche, introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all’interno dell’Unione europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU (GHS - Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).

[ CDM-1545224362-13 ]

Il 26 giugno 2015, con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 105, l’Italia ha recepito la sopracitata direttiva 2012/18/UE, confermando sostanzialmente l’impianto normativo precedente e, per quanto riguarda l’assetto delle competenze, assegnando al Ministero dell’Interno le funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di “soglia superiore” (già definiti come “articolo 8” ai sensi del D.Lgs 334/99) ed alle regioni le funzioni di controllo sugli stabilimenti di “soglia inferiore” (già definiti come “articolo 6” ai sensi del medesimo D.Lgs).  
Il PGT 2012 del Comune di Milano, comprende, ai sensi dell’art 14 del D.Lgs 334/99 e s.m.i e dell’art. 4 del DM 9 maggio 2001, l’elaborato tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” relativo al controllo dell’urbanizzazione, che, relativamente alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione al fine di prevenire incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
Ai sensi dell’art. 22 del nuovo D.Lgs 105/2015 tale elaborato tecnico deve essere aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti, nonché in caso di nuovi stabilimenti o modifiche di stabilimenti che comportino variazione delle aree di danno, e comunque almeno ogni cinque anni, casistica, quest’ultima, riferibile alla situazione del Comune di Milano ed in funzione della quale è pertanto prevista la revisione dell’elaborato ERIR.