art. 4 Disciplina delle attrezzature religiose di nuova previsione
[ CDM-1540204236 ]
[ CDM-1540204236-1 ]
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 commi 3 e 4 delle presenti norme, l’aggiunta di nuove aree da destinare ad attrezzature religiose, rispetto a quelle individuate dal presente piano, valutate sulla base delle istanze presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, sono sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale.
[ CDM-1540204236-2 ]
2. La realizzazione di nuove attrezzature religiose è subordinata al soddisfacimento dei criteri urbanistici ed edilizi definiti dalla Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. e dalla normativa in materia edilizia-urbanistica, nonché al rispetto della legislazione vigente in materia ambientale.
[ CDM-1540204236-3 ]
3. La realizzazione di nuove attrezzature religiose è ammessa a condizione che non vi sia un’altra attrezzatura religiosa nel raggio di 100 metri.
[ CDM-1540204236-4 ]
4. Gli enti delle confessioni religiose, ai fini della realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi, devono stipulare con il Comune apposita convenzione ai fini urbanistici che deve espressamente prevedere la possibilità della risoluzione o della revoca della medesima, in caso di accertamento, da parte del Comune, di attività non previste nella convenzione e la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti.