[ CDM-1539772797-1 ]

1.  Il recupero di edifici abbandonati e degradati, che comportano pericolo per la salute e la sicurezza urbana, situazioni di degrado ambientale e sociale, costituisce attività di pubblica utilità ed interesse generale, perseguibile secondo le modalità di cui al presente articolo.

[ CDM-1539772797-2 ]

2.  Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le aree e gli edifici, indipendentemente dalla destinazione funzionale, individuati nella Tav. R.10, aggiornata con Determina Dirigenziale, con periodicità annuale, previa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati.
Si considerano abbandonati gli edifici dismessi da più di 1 anno, che determinano pericolo per la sicurezza o per la salubrità o l’incolumità pubblica o disagio per il decoro e la qualità urbana o in presenza di amianto o di altri pericoli chimici per la salute.
L’individuazione degli immobili di cui al presente comma sarà comunicata periodicamente alla Prefettura e alla Questura.

[ CDM-1539772797-3 ]

3.  Alla proprietà degli edifici abbandonati e degradati così come individuati dalla Tav. R.10, fatti salvi eventuali procedimenti in corso ad esito favorevole, è data facoltà di presentare proposta di piano attuativo o idoneo titolo abilitativo finalizzato al recupero dell’immobile; i lavori dovranno essere avviati entro 18 mesi dalla loro prima individuazione.
In alternativa è fatto obbligo di procedere con la demolizione del manufatto:

  • a.  in caso di demolizione dell’edificio esistente su iniziativa della proprietà è riconosciuta integralmente la SL esistente. I diritti edificatori saranno annotati nel Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori, con possibilità di utilizzo in loco o in altre pertinenze dirette per mezzo di perequazione, secondo la normativa vigente; 
  • b.  in caso di mancata demolizione dell’edificio esistente da parte della proprietà, fatto salvo l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del comune finalizzati alla demolizione, è riconosciuto l’Indice di edificabilità Territoriale unico pari a 0,35 mq/mq.
    Le relative spese sostenute da parte dell’Amministrazione dovranno essere rimborsate dalla proprietà o dai titolari di diritti su tali beni. Se non rimborsate tali spese saranno riscosse coattivamente secondo normativa vigente.
    Di quanto sopra verrà inviata comunicazione alla proprietà, alla prefettura e alla questura. 
    In caso di mancata demolizione sono ammessi esclusivamente interventi di conservazione degli edifici esistenti fino al risanamento conservativo senza modifica della destinazione d’uso. 

[ CDM-1539772797-4 ]

4.  Dall’applicazione della presente norma sono:

  • a.  fatti salvi gli edifici oggetto di vincolo diretto ai sensi del D.Lgs 42/2004;
  • b.  esclusi gli edifici a tessuto rurale così come identificati sulla tav.R.03 e disciplinati all’art. 21 comma 5;
  • c.  escluse le aree e gli edifici disciplinati come ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati fino alla scadenza per loro prevista dalla legislazione vigente o dallo strumento stesso.

[ CDM-1539772797-5 ]

5.  Le disposizioni di cui al presente articolo sono sospese su immobili che non risultino nella piena disponibilità della proprietà conseguentemente a pignoramenti e/o sequestri giudiziari, fallimenti, concordati preventivi.