[ CDM-1545224362-1 ]

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 105/2015, che ha abrogato il precedente D.Lgs. 334/99 e smi, l’Italia ha completato il recepimento delle direttive europee “Seveso I, II e III” in materia di controllo di pericoli di Incidente Rilevante da sostanze pericolose.
Il 4 luglio 2012 è stata infatti emanata, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, la direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Questo provvedimento sostituisce integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, la Direttiva 96/82/CE (cd. “Seveso II”, recepita in Italia con il D.Lgs 334/99), e la Direttiva 2003/105/CE (emendamento della “Seveso II”, recepita con il D.Lgs. 238/05).
L’aggiornamento della normativa comunitaria è prioritariamente dovuto alla necessità di adeguare la disciplina al recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche, introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all’interno dell’Unione europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU (GHS - Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).
Il 26 giugno 2015, con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 105, l’Italia ha recepito la sopracitata direttiva 2012/18/UE, confermando sostanzialmente l’impianto normativo precedente e, per quanto riguarda l’assetto delle competenze, assegnando al Ministero dell’Interno le funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di “soglia superiore” (già definiti come “articolo 8” ai sensi del D.Lgs. 334/99) ed alle regioni le funzioni di controllo sugli stabilimenti di “soglia inferiore” (già definiti come “articolo 6” ai sensi del medesimo D.Lgs.).

Le disposizioni legislative prevedono che le aziende classificate R.I.R., al fine di prevenire eventi avversi e limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, adottino misure di sicurezza differenti a seconda della classe di rischio a cui appartengono. 
Gli stabilimenti più pericolosi vengono infatti fondamentalmente classificati in due categorie: 

  • “stabilimenti di soglia inferiore” (ex art. 6) devono presentare alle autorità competenti una “Notifica” contenente, tra l’altro, una descrizione delle aree circostanti e degli elementi che potrebbero causare incidenti rilevanti o aggravarne le conseguenze; deve essere inoltre presentata una Scheda di Informazione sui rischi per i cittadini ed i lavoratori;
  • “stabilimenti di soglia superiore” (ex art. 8) devono presentare un “Rapporto di Sicurezza”, corredato, in particolare, da informazioni che consentano di decidere in merito all’insediamento di nuovi stabilimenti o all’edificazione attorno all’esistente; il gestore è tenuto inoltre alla predisposizione del Piano di Emergenza Interno allo stabilimento.

Per entrambe le tipologie è comune, inoltre, l’obbligo di redigere un documento di politica della prevenzione degli incidenti rilevanti e di dotarsi di un programma per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza; è altresì obbligatoria la predisposizione di un piano di emergenza esterno da parte della competente Prefettura.

Il PGT 2012 del Comune di Milano, comprende, ai sensi dell’art 14 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i e dell’art. 4 del DM 9 maggio 2001, l’elaborato tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” relativo al controllo dell’urbanizzazione, che, relativamente alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione al fine di prevenire incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
Il PGT in corso di revisione e recentemente adottato, contiene un aggiornamento dell’ERIR, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 105/2015 che richiede che tale elaborato tecnico venga aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti, nonché in caso di nuovi stabilimenti o modifiche di stabilimenti che comportino variazione delle aree di danno, e comunque almeno ogni cinque anni.

Sul territorio del comune di Milano sono presenti tre aziende a Rischio di Incidente Rilevante; due di tali stabilimenti sorgono ai margini dei confini comunali (Bisi Logistica S.r.l.si trova nella zona di Assiano, mentre Suez RR IWS Italia S.r.l. - ex Ecoltecnica Italiana S.p.A.- insiste ai confini dell’area su cui si è tenuta Expo 2015), mentre la terza (Fratelli Branca Distillerie S.r.l.) sorge nei pressi dell’ex Ospedale Bassi e della fermata Lancetti del Passante Ferroviario.

[ CDM-1545224362-2 ]

Ulteriore attenzione deve essere rivolta anche alle aziende RIR esterne al perimetro comunale, ma le cui eventualità di rischio interessino in parte anche la città di Milano; è questo il caso dell’azienda DIPHARMA Francis srl, con sede anagrafica nel comune di Baranzate, ma con parte dello stabilimento ricadente nel territorio comunale di Milano.

[ CDM-1545224362-3 ]

Nelle figure da 3.16 a 3.21 seguenti si individuano le industrie a rischio di incidente rilevante sopra citate.

[ CDM-1545224362-4 ]

Figura 3.16 Bisi Logistica - Estratto ERIR vigente

[ CDM-1545224362-5 ]

Figura 3.17 Bisi Logistica - Foto aerea (fonte: Google Maps)

[ CDM-1545224362-6 ]

Figura 3.18 Fratelli Branca Distillerie - Estratto ERIR vigente

[ CDM-1545224362-7 ]

Figura 3.19 Fratelli Branca Distillerie - Foto aerea (fonte: Google Maps)

[ CDM-1545224362-8 ]

Figura 3.20 Suez RR IWS Italia Srl (ex Ecoltecnica Italiana Spa) e Dipharma Francis Srl (Comune di Baranzate) – Estratto ERIR vigente

[ CDM-1545224362-9 ]

Figura 3.21 Suez RR IWS Italia Srl (ex Ecoltecnica Italiana SpA) – Foto aerea (fonte: Google Maps)

[ CDM-1545224362-10 ]

Figura 3.22 Dipharma Francis Srl (Comune di Baranzate) - Foto aerea (fonte: Google Maps)

[ CDM-1545224362-11 ]

Per tutte le aziende sopracitate, secondo il vigente elaborato ERIR sia lo stato attuale sia le previsioni urbanistiche ricadenti nelle alle aree di danno sono compatibili con i criteri del D.M. 9 maggio 2001 e della D.G.R. Lombardia n. IX/3753, i quali regolamentano i criteri che devono essere seguiti dalle Autorità aventi giurisdizione in materia ai fini della garanzia della compatibilità urbanistica e territoriale degli Stabilimenti con le destinazioni d’uso del territorio definite negli strumenti urbanistici in essere. In particolare:

  • Suez RR Italia S.r.l – non presenta problemi di compatibilità territoriale in quanto le aree di danno che ricadono all’esterno del perimetro aziendale non sono interessate da significative limitazioni. È presente il Piano di Emergenza Esterno
  • Fratelli Branca Distillerie S.r.l. - non presenta problemi di compatibilità territoriale in quanto le aree di danno ricadono all’interno del perimetro aziendale. Non è presente il Piano di Emergenza Esterno
  • Bisi Logistica S.r.l. – presenta criticità di compatibilità territoriale nelle immediate vicinanze dello stabilimento in quanto le categorie territoriali ammissibili sono interessate da significative limitazioni. È presente il Piano di Emergenza Esterno
  • DiPharma Francis S.r.l. - non presenta problemi di compatibilità territoriale in quanto le aree di danno che ricadono all’esterno del perimetro aziendale non sono interessate da significative limitazioni. Il Piano di Emergenza Esterno è in corso di revisione.

[ CDM-1545224362-12 ]

Il 4 luglio 2012 è stata emanata, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, la direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Questo provvedimento sostituisce integralmente, a partire dal 1 giugno 2015, la Direttiva 96/82/CE (cd. “Seveso II”, recepita in Italia con il D.Lgs 334/99), e la Direttiva 2003/105/CE (emendamento della “Seveso II”, recepita con il D.Lgs 238/05).
L’aggiornamento della normativa comunitaria è prioritariamente dovuto alla necessità di adeguare la disciplina al recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche, introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all’interno dell’Unione europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU (GHS - Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).

[ CDM-1545224362-13 ]

Il 26 giugno 2015, con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 105, l’Italia ha recepito la sopracitata direttiva 2012/18/UE, confermando sostanzialmente l’impianto normativo precedente e, per quanto riguarda l’assetto delle competenze, assegnando al Ministero dell’Interno le funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di “soglia superiore” (già definiti come “articolo 8” ai sensi del D.Lgs 334/99) ed alle regioni le funzioni di controllo sugli stabilimenti di “soglia inferiore” (già definiti come “articolo 6” ai sensi del medesimo D.Lgs).  
Il PGT 2012 del Comune di Milano, comprende, ai sensi dell’art 14 del D.Lgs 334/99 e s.m.i e dell’art. 4 del DM 9 maggio 2001, l’elaborato tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” relativo al controllo dell’urbanizzazione, che, relativamente alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione al fine di prevenire incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
Ai sensi dell’art. 22 del nuovo D.Lgs 105/2015 tale elaborato tecnico deve essere aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti, nonché in caso di nuovi stabilimenti o modifiche di stabilimenti che comportino variazione delle aree di danno, e comunque almeno ogni cinque anni, casistica, quest’ultima, riferibile alla situazione del Comune di Milano ed in funzione della quale è pertanto prevista la revisione dell’elaborato ERIR.