[ CDM-1578648575-1 ]

La rimodulazione dell’articolo 10 delle NdA della variante del PdR a seguito delle modifiche introdotte in fase di approvazione del piano in Consiglio Comunale prevede, in riferimento alle emissioni di CO2e, i seguenti obblighi, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa energetica vigente:

  1. per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza modifica di sagoma e sedime, è obbligatoria la riduzione del 15% di emissioni di CO2e, rispetto ai valori emissivi associati ai limiti di prestazione energetica globale, qualora la normativa sovraordinata ne richieda la verifica;
  2. per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, è obbligatorio il raggiungimento della neutralità carbonica.

Si prevede che le suddette prestazioni possano essere raggiunte attraverso l’utilizzo, in forma alternativa o composta, dei seguenti elementi progettuali:

i. soluzioni a elevate prestazioni energetiche;
ii. interventi di rinaturalizzazione, anche attraverso forme di verde integrato negli edifici;
iii. tecnologie per un ridotto consumo idrico e per il riutilizzo delle acque meteoriche;
iv. utilizzo di materiali sostenibili e/o a contenuto riciclato;
v. adozione di finiture superficiali con un alto coefficiente di riflettanza solare;
vi. soluzioni per la mobilità sostenibile.

[ CDM-1578648575-2 ]

Di seguito si riporta il confronto degli effetti di tale rimodulazione, in termini di emissioni di CO2 e, rispetto agli scenari di riferimento considerati per la valutazione ambientale del piano in fase di adozione (si vedano par. 6.3.3.1 e par. 6.3.3.2 del Rapporto Ambientale).
Al fine di confrontare in modo omogeneo i diversi scenari è stato utilizzato il seguente approccio metodologico:

  1. per tutti gli scenari è stata utilizzata l’impostazione metodologica del nuovo art.10 che definisce prestazioni minime da rispettare, direttamente in termini di emissioni di CO2 e e non di prestazione energetica degli edifici; in particolare i valori emissivi medi dell’edificio di riferimento, rispetto ai quali sono state calcolate le emissioni evitate, sono stati stimati a partire dai dati CENED, calcolando il valore emissivo correlato ai valori medi dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile;
  2. relativamente agli edifici esistenti, nel computo delle emissioni evitate sono state considerate solo le volumetrie oggetto di riqualificazione energetica a seguito delle misure introdotte dal PGT; nei diversi scenari non sono quindi stati considerati gli effetti di riduzione delle emissioni di COe sulle volumetrie complessive degli edifici esistenti a seguito di fattori esogeni al piano (a.e. metanizzazione degli impianti, ampliamento del teleriscaldamento, ecc.);
  3. in relazione al concetto di ‘neutralità carbonica’, introdotto dalla rimodulazione dell’art. 10, in questa sede sono state valutate le emissioni evitate di CO2 e, facendo riferimento ai valori emissivi medi dell’edificio di riferimento calcolati come illustrato al punto 1. Si è cioè ipotizzato che un intervento che rispetti il requisito di “neutralità carbonica” consenta di evitare le emissioni che si avrebbero qualora l’intervento rispondesse unicamente ai limiti normativi vigenti relativi alla prestazione energetica. Non sono state effettuate valutazioni specifiche rispetto alla scelta degli elementi progettuali, in quanto il nuovo art. 10 rimanda ad un successivo documento tecnico la definizione delle modalità di calcolo delle emissioni e delle caratteristiche dei suddetti elementi progettuali.

[ CDM-1578648575-3 ]

Nello specifico vengono confrontati, nel periodo dal 2017 al 2030, i seguenti scenari:

  • Scenario ‘0’: scenario ‘PGT 2012’, corrispondente allo scenario relativo al PGT approvato nel 2012, con le relative previsioni di sviluppo insediativo (si veda par. 6.2 del Rapporto Ambientale) e ipotesi sulle prestazioni energetiche dell’edificato (si veda par. 6.3.3.1 del Rapporto Ambientale);
  • Scenario ‘1’: scenario ‘PGT adottato’, che corrisponde allo scenario relativo alla revisione di PGT adottata dal C.C. nel marzo 2019 con le relative previsioni di sviluppo insediativo (si veda par. 6.2 del Rapporto Ambientale) e ipotesi sulle prestazioni energetiche dell’edificato coerenti con la formulazione dell’art. 10 delle NdA (si veda par. 6.3.3.1 del Rapporto Ambientale), la cui implementazione, in termini di risultati, si assume cominci a manifestare efficacia a partire dal 2020;
  • Scenario ‘2’: scenario ‘PGT approvato’, che si riferisce allo scenario relativo alla revisione del PGT, così come modificato a valle dell’approvazione avvenuta nell’ottobre 2019, che prevede:
    • le medesime previsioni di sviluppo insediativo contenute nel PGT adottato nel marzo 2019;
    • le modifiche introdotte dalla rimodulazione dell’art. 10 delle NdA della variante del Piano delle Regole a valle dell’approvazione della revisione di PGT come sopra riportate.
      Anche in questo caso si assume che l’applicazione dell’art.10 cominci a manifestare efficacia, in termini di risultati, a partire dal 2020.

[ CDM-1578648575-4 ]

Inoltre, la riformulazione del suddetto articolo 10 ha mantenuto la previsione di incentivi nel caso del raggiungimento di obiettivi più performanti in termini di prestazioni ambientali. Nello specifico, in caso di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza modifica di sagoma e sedime, è prevista una riduzione del fabbisogno di servizi dovuta pari a un massimo del 5%, laddove si raggiunga la riduzione del 25% di emissioni di CO2 e, rispetto ai valori emissivi associati ai limiti di prestazione energetica globale, qualora la normativa sovraordinata ne richieda la verifica.

Gli Scenari 1 e 2 sono stati pertanto confrontati tenendo conto di tali incentivi, ipotizzando in entrambi i casi che le volumetrie oggetto ogni anno di interventi di riqualificazione “importante” e di demolizione e ricostruzione raggiungano l’1% della volumetria esistente.

[ CDM-1578648575-5 ]

Nella seguente tabella si riporta pertanto l’esito del confronto dei diversi scenari emissivi, da cui si evince che lo Scenario 2 risulta significativamente migliorativo in termini di riduzione delle emissioni conseguente alla riqualificazione degli edifici esistenti, sia rispetto allo scenario 0 che rispetto allo scenario 1, ciò per effetto dell’introduzione di una soglia minima obbligatoria di riduzione delle emissioni in caso di riqualificazione degli edifici esistenti (nello Scenario 1 era stata introdotta come opzione in alternativa ad altri interventi) e della neutralità carbonica in caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione degli edifici.

Per quanto riguarda le nuove costruzioni, le emissioni aggiuntive sono significativamente inferiori nello Scenario 2 rispetto sia allo Scenario 1 che allo Scenario 0, per effetto dell’obbligo della neutralità carbonica.