[ CDM-1539686117-1 ]

1.  I servizi localizzati esistenti ossia verde urbano, infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico e i servizi localizzati di nuova previsione ossia aree per il verde urbano, per la mobilità stradale, per l'edilizia residenziale sociale e per i depositi dei trasporti metropolitani, sono individuati nelle Tavv. S.01 e S.02.
Il PGT ammette la possibilità di computare tra le dotazioni territoriali i servizi eco-sistemici, prodotti in relazione a interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, in virtù dei benefici prodotti sull’ambiente e la collettività, nonché in relazione alla loro funzione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. In tal senso, sono da considerarsi servizi eco-sistemici: la riduzione delle emissioni clima alteranti, il presidio e miglioramento della permeabilità dei suoli e delle capacità di adattamento, la promozione e il rafforzamento della biodiversità, la forestazione urbana, la rinaturalizzazione e il ripristino di corsi d’acqua tombinati.
Negli ambiti disciplinati ai commi del presente articolo, relativi a verde urbano e infrastrutture, è consentita la realizzazione di chioschi e altri manufatti similari, anche prefabbricati, e il loro mantenimento per la durata del contratto di concessione. La localizzazione degli stessi e la durata della concessione dello spazio pubblico, nonché le attività da insediare, ivi comprese quelle di pubblico esercizio, saranno disciplinate da apposito atto convenzionale a cura dell’Area competente, in assenza del quale si rimanda alle vigenti disposizioni  normative inerenti i manufatti con carattere di temporaneità. Tali manufatti non costituiscono SL. 

[ CDM-1539686117-2 ]

2.  Verde urbano

  • 1.  I servizi relativi al sistema degli spazi aperti a verde, denominato verde urbano, sono finalizzati a favorire il miglioramento della qualità ambientale urbana, in ragione delle funzioni ecologiche, paesaggistiche e sociali che rivestono. All’interno del sistema del verde urbano è consentita la conduzione del fondo ai fini agricoli e orto-floro-vivaistici.
  • 2.  Il verde esistente e di nuova previsione è individuato nella Tav. S.02, ed è distinto in:
    • a.  verde urbano esistente che comprende parchi urbani e di quartiere, orti urbani, giardini condivisi, verde fruibile, giardini e zone a verde attrezzato comprese le attrezzature sportive di base ed in corso di programmazione di intervento; in tali aree, ivi comprese quelle a gestione privata, dovranno svilupparsi pratiche manutentive volte al rafforzamento della rete ecologica;
    • b.  verde ambientale che comprende verde di mitigazione e rinaturalizzazione delle aree interessate dalla rete infrastrutturale e di mobilità, quali rotatorie, parterre, filari alberati, aree tra gli svincoli autostradali, che, pur non essendo fruibili dalla popolazione, garantiscono la permeabilità, la termoregolazione e i servizi eco-sistemici, contribuendo alla continuità della rete ecologica;
    • c.  verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta) finalizzato all’integrazione della rete ecologica di livello comunale e di livello metropolitano.
  • Sono sempre ammissibili eventuali modifiche per adeguamenti progettuali al sedime delle infrastrutture per la mobilità che interessino le destinazioni di cui al comma 2, punto 2, lett. b.
  • 3.  All’interno delle aree di verde urbano, sia esistente che di nuova previsione, è consentito destinare ad aree per animali domestici una superficie massima del 30% della superficie totale. 

[ CDM-1539686117-3 ]

3.  Infrastrutture

  • 1.  Le infrastrutture sono così suddivise:
    • a.  infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico:
      • i.  infrastrutture ferroviarie;
      • ii.  infrastrutture viarie e spazi per la sosta;
      • iii.  infrastrutture ciclopedonali;
      • iv.  aree pedonali
      • v.  infrastrutture aeroportuali;
      • vi.  infrastrutture per la movimentazione delle merci e la logistica;
      • vii.  depositi per servizi pubblici; 
    • b.  infrastrutture tecnologiche e per l’ambiente:
      • i.  reti energetiche;
      • ii.  reti idriche, reti fognarie, impianti di depurazione;
      • iii.  impianti di gestione, valorizzazione e smaltimento rifiuti.
  • 2.  Le infrastrutture ferroviarie sono costituite dagli spazi destinati alle infrastrutture e agli impianti ferroviari (stazioni, scali e depositi ferroviari), strumentali all’esercizio del trasporto. All’interno delle relative aree devono essere messe in atto opere di contenimento degli effetti e degli impatti delle stesse attrezzature sugli spazi urbani circostanti. Alle aree ricadenti all’interno dei perimetri dei nodi di interscambio, di pertinenza ferroviaria ma non impegnate, nello stato di fatto, da esercizio ferroviario, è attribuito un indice di edificabilità territoriale unico, utilizzabile all’interno del nodo di interscambio, nel rispetto delle regole generali del PGT in materia. 
  • 3.  In tali aree sono comunque ammessi, anche in assenza di pianificazione attuativa, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia degli edifici eventualmente esistenti, interventi anche di demolizione, ricostruzione e ampliamento nonché di nuova costruzione dei fabbricati destinati all’esercizio ferroviario, nonché la realizzazione di recinzioni e parcheggi e spazi destinati a verde piantumato e mantenuto.
     
  • 4.  Le infrastrutture viarie sono costituite dagli spazi pubblici o di uso pubblico destinati alle sedi stradali, compresi marciapiedi e spazi destinati alla mobilità ciclopedonale e pedonale anche interni a strumenti urbanistici attuativi e atti di programmazione negoziata, ai parcheggi pubblici e di uso pubblico, alle piste ciclabili e agli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione. In sede di progettazione delle singole infrastrutture è ammesso lo spostamento dei relativi tracciati, che hanno carattere indicativo, senza alcuna procedura di variante urbanistica, a condizione che tale spostamento sia contenuto nelle fasce di rispetto stradale e che non pregiudichi eventuali trasformazioni urbanistiche previste dal PGT. Per le nuove realizzazioni stradali, alle fasce di rispetto incluse all’interno di un ambito in trasformazione, ovvero del Tessuto Urbano Consolidato, si applicano i principi della perequazione di cui all’art. 7 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole e i relativi diritti edificatori sono determinati in relazione all’ambito e al tessuto di loro inclusione. Nelle fasce di rispetto sono comunque ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici eventualmente esistenti, nonché la realizzazione di recinzioni leggere e di parcheggi. La ristrutturazione degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione e dei relativi servizi accessori esistenti su suolo pubblico è consentita esclusivamente se l’impianto stesso non è in contrasto con i programmi dell’Amministrazione comunale.
    Ai fini dell’implementazione della rete ciclo-pedonale, le previsioni di nuovi tracciati risultano compatibili con tutte le destinazioni indicate dal piano. 
     
  • 5.  Le reti energetiche sono costituite da impianti di distribuzione d’energia elettrica (centrali e cabine elettriche, centri di ricerca, stazioni e sottostazioni elettriche, unità e poli operativi) e impianti di distribuzione gas/metano (cabine, impianti di cogenerazione e impianti di teleriscaldamento). In caso di presenza di linee elettriche aeree, le eventuali trasformazioni urbanistiche devono osservare le distanze minime previste dalla legge.
     
  • 6.  Le reti idriche e fognarie e impianti di depurazione sono costituiti da impianti di distribuzione dell’acqua potabile (impianti e sezioni distaccate) e impianti di smaltimento e trattamento delle acque luride (depuratori e sgrigliatori). L’ambito di rispetto dei depuratori comprende una fascia di 100 m. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o ricovero degli impianti in spazi chiusi. Entro tale fascia di rispetto sono ammesse esclusivamente nuove costruzioni funzionali all’impianto di depurazione. Le reti di gestione e raccolta rifiuti sono costituiti da impianti per la raccolta, la selezione, il riciclo, il recupero e lo smaltimento degli stessi.
     
  • 7.  Gli immobili destinati a depositi per i servizi di trasporto pubblico urbano e metropolitano, i depositi e le autorimesse per la gestione dei rifiuti, gli impianti di raccolta e smaltimento rifiuti e gli impianti di distribuzione acqua potabile, gas metano, energia elettrica sono confermati nella loro destinazione e su di essi sono consentiti gli interventi previsti in specifici atti di progetto. La loro eventuale dismissione avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, acquisendo le funzioni di cui all’art. 5 comma 15 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.
  • 8.  Alle infrastrutture di cui al presente articolo si applica quanto previsto dal precedente art. 6 comma 3.
  • 9.  Delle infrastrutture di cui al precedente comma 3, punto 1, lett. b, le sole reti energetiche, reti idriche, reti fognarie possono essere localizzate su tutto il territorio comunale qualora tali infrastrutture si qualifichino come opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 44 comma 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i. oppure come opere necessarie a garantire gli allacciamenti ai servizi pubblici.
  • 10.  Gli impianti di gestione, valorizzazione e smaltimento rifiuti soggetti ad autorizzazione della Città Metropolitana sono definiti ai sensi del Dlgs. 152/2006. Essi non possono essere localizzati nelle aree per il verde urbano e infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico di nuova previsione (pertinenze indirette).
  • 11.  Nelle aree destinate a infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico esistenti, è consentita la localizzazione delle funzioni urbane anche private indicate all’art. 5 comma 15 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, mediante motivata deliberazione del Consiglio Comunale che ne definirà sia l’ambito di intervento sia lo specifico strumento urbanistico/edilizio attuativo da utilizzare. E’ pertanto possibile il trasferimento, totale o parziale, di diritti edificatori da pertinenza diretta o indiretta. E’ inoltre consentita la localizzazione di sole funzioni urbane commerciali negli spazi esistenti dei mezzanini e nelle aree destinate a infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico antistanti stazioni ferroviarie di proprietà non comunale, mediante permesso di costruire convenzionato.
  • 12.  Le fontane sono costituite da tutti i manufatti atti a permettere la fruibilità dell’acqua per i cittadini e l’eventuale eccesso di innalzamento delle falde acquifere. Tali fontane dovranno essere implementate soprattutto nelle aree periferiche, sia per favorire la qualità della vita urbana sia per diventare centro di attrazione sociale dei quartieri. Saranno costituite prioritariamente da tutti i manufatti atti a permettere l’accesso degli utenti durante i mesi più caldi.

[ CDM-1539686117-4 ]

4.  Pertinenze indirette

  • 1.  Alle aree per il verde urbano, per la mobilità stradale, per i depositi dei trasporti metropolitani di nuova previsione, che non siano già state oggetto di cessioni o utilizzate per corresponsione del fabbisogno di servizi o utilizzazione volumetrica, è riconosciuto un Indice di edificabilità Territoriale (IT) unico pari a 0,35 mq/mq, ovvero pari all’edificato esistente, per il quale è fatto obbligo di demolizione nel caso in cui sia valutata dai competenti organi amministrativi la non sussistenza dell’interesse al mantenimento.
     
  • 2.  Tale diritto edificatorio è liberamente trasferibile ed utilizzabile su tutto il territorio comunale edificabile, previa cessione dell’area al Comune secondo la disciplina della perequazione urbanistica di cui all’art. 7 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, già bonificata, a norma di legge, per l’utilizzo pubblico. Qualora la bonifica sia realizzata con tecniche in situ di tipo biologico, caratterizzate da maggiore sostenibilità ambientale rispetto agli approcci tradizionali (bioremediation, phytoremediation) è ammessa la possibilità che la cessione avvenga in via anticipata, con intervento avviato, ma ancora non completato, a condizione che sia prestata in favore del Comune idonea garanzia fidejussoria (aggiuntiva rispetto a quella già dovuta in forza del provvedimento autorizzativo ai sensi della disciplina nazionale in materia di bonifiche limitata al 50% del costo preventivato) per un valore pari al 50% del costo preventivato.
  • 3.  Il predetto indice di edificabilità territoriale unico si applica anche alle aree già di proprietà comunale, ad eccezione delle aree di cui all’art. 6 comma 7 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole oltre che di quelle cedute al Comune in esecuzione di piani attuativi, o comunque già diventate oggetto di trasformazione per servizi, alla data di approvazione della presente variante al PGT.
     
  • 4.  Sugli immobili che insistono sulle aree di cui al comma 4 punto 2, prima della realizzazione dei servizi, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché interventi di adeguamento igienico e tecnologico. Inoltre è consentita la conduzione del fondo ai fini agricoli e l’orto-floro-vivaistica.
     
  • 5.  Nelle aree destinate a infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico, è consentita la localizzazione delle funzioni urbane anche private indicate all’art. 5 comma 15 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, mediante motivata deliberazione del Consiglio Comunale che ne definirà sia l’ambito di intervento sia lo specifico strumento urbanistico/edilizio attuativo da utilizzare.
    E’ pertanto possibile il trasferimento, totale o parziale, di diritti edificatori da pertinenza diretta o indiretta.
  • 6.  All’interno delle aree di verde urbano, sia esistente che di nuova previsione è consentito destinare ad aree per animali domestici una superficie massima del 30% della superficie totale.

[ CDM-1539686117-5 ]

5.  Edilizia Residenziale Sociale

  • 1.  Nelle aree destinate all’edilizia residenziale sociale di nuova previsione è possibile realizzare interventi così come definiti all’articolo 9 comma 2 lettera b. delle Norme di attuazione del Piano delle Regole e/o Servizi Abitativi Pubblici. Questi interventi non sono computati nel calcolo della SL. E’ possibile trasferire diritti edificatori provenienti da pertinenze dirette e indirette di proprietà comunale per la realizzazione di funzioni urbane diverse dall’edilizia residenziale sociale realizzabili solo contestualmente alla realizzazione dell’ERS.
     
  • 2.  Tali aree saranno rese disponibili attraverso idonee procedure pubbliche, in relazione alle modalità di alienazione e assegnazione; i progetti dovranno essere impostati su principi di sostenibilità ambientale, dovranno svilupparsi mediante un corretto inserimento paesaggistico e garantire un opportuno mix funzionale.