[ CDM-1539696937-1 ]

1.  La realizzazione di nuovi servizi che, ad esito di un processo di valutazione e in forza di asservimento, convenzionamento o accreditamento, se di proprietà o gestione privata, risultano idonei ad assicurare un miglioramento della vita individuale e collettiva non concorre al computo della quantità massima di superficie lorda edificabile in relazione all’applicazione degli indici urbanistici.

[ CDM-1539696937-2 ]

2.  Ferma restando la disposizione del comma precedente, qualora, per effetto della realizzazione dei servizi, l’Indice di edificabilità Fondiaria (IF), tenuto conto anche della eventuale SL di funzioni urbane private, superi il limite di 7 mc/mq, si procederà tramite modalità diretta convenzionata, come previsto dall’art. 13 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

[ CDM-1539696937-3 ]

3.  Le aree che accolgono i servizi pubblici localizzati su aree pubbliche, asservite all’uso pubblico o date in concessione, possono includere:

  • a.  attività riguardanti l’ampliamento e a supporto del servizio, le quali non sono computate entro il calcolo nella superficie lorda SL e devono essere sempre direttamente collegate e utili alla valorizzazione funzionale del servizio stesso;
  • b.  funzioni urbane insediate mediante utilizzo di diritti edificatori, le quali sono computate entro il calcolo nella SL, devono essere funzionali alla sostenibilità economica del servizio e la cui facoltà è assunta mediante motivata deliberazione del Consiglio Comunale che indicherà anche lo specifico strumento urbanistico/edilizio attuativo da utilizzare.

[ CDM-1539696937-4 ]

4.  Le disposizioni di cui al precedente comma valgono anche per i servizi e le attrezzature private, di uso pubblico o di interesse generale purché in forza di asservimento, convenzionamento o accreditamento.

[ CDM-1539696937-5 ]

5.  Le aree destinate a servizi pubblici e di interesse pubblico o generale individuate nel Piano dei Servizi e ricomprese all’interno di ambiti di cui alle “Norme transitorie e finali”, ai sensi del Titolo V delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, sono soggette allo specifico regime normativo così come previsto dai provvedimenti approvati e adottati dai rispettivi organi competenti.